TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, COLORI SOCIALI, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 – Denominazione e sede

  1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata “GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO MOMBOCAR “, in breve “GSD MOMBOCAR” (d’ora in poi “Associazione”), con sede principale nel comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) e con sede secondaria in VERONA (VR).
  2. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
  3. La variazione dell’indirizzo principale e dell’indirizzo secondario potranno essere deliberate dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

Articolo 2 – Colori sociali

1. I colori sociali sono il verde e l’arancione (aragosta).


Articolo 3 – Oggetto

  1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
  2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
  3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
  4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell’atletica leggera e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
  5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
  6. Nei limiti previsti dall’art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
    • Attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
    • La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati, tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi, notiziari informativi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
    • Attività di prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche;
    • La partecipazione con proprie squadre sportive a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;
    • La tutela e la promozione di usi, costumi e tradizioni proprie dell’immagine e della identità di Verona, del Veneto e Italiana.

  7. L’Associazione potrà organizzare la rievocazione dello storico “Palio del drappo verde di Verona”, nato nel 1208, vissuto per 590 edizioni, ripristinato dal 2008 da questa Associazione e del quale ha provveduto a registrare il marchio presso la Camera di Commercio di Verona.
  8. L’Associazione potrà collaborare con altre Associazioni sportive o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
  9. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o  Discipline  Sportive  Associate  riconosciuti  dal  CONI,  a  cui  vorrà  affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
  10. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/2021.
  11. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti nei relativi consigli.

Articolo 4 – Durata

1. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.


TITOLO II
DELLA VITA ASSOCIATIVA



Articolo 5 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
  3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
  4. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
  5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
  6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.
  7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
  8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
  9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
  10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  11. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
  12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.


Articolo 6 – Diritti e doveri dei Soci

  1. Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
  2. In particolare, i Soci hanno:

    a) il diritto a partecipare alle attività associative e alle attività delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui il l’Associazione vorrà affiliarsi;
    b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
    c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
    d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
    e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio;

  3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o mediante il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.10.
  4. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  5. I Soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
  6. I Soci hanno il dovere di astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
  7. I Soci hanno il dovere di indossare i colori sociali quando partecipano alle attività sportive istituzionali.


Articolo 7 – Decadenza dei soci

  1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
  2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
  3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
  4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
  5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
  6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

Articolo 8 – Soci e loro categorie

  1. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
    a) Soci Capi-famiglia: soci diversi dalle altre categorie;
    b) Soci Familiari: soci non minorenni, che, facenti parte e residenti nel nucleo familiare del capo- famiglia, vengono da lui presentati;
    c) Soci Minorenni;
    d) Soci Fondatori: i soci fondatori non sono tenuti a versare la quota associativa;
    e) Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell’Associazione; i Soci Presidenti, che non vengono rieletti al termine del proprio mandato, vengono dichiarati Soci Onorari automaticamente; i Soci Onorari non sono tenuti a versare la quota associativa.
  2. La distinzione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti i Soci hanno infatti eguali diritti; con esclusione dei Soci Onorari, il Consiglio Direttivo può prevedere quote associative diverse per ciascuna categoria.


TITOLO III
DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI


Articolo 9 – Organi sociali

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
  2. Sono organi dell’Associazione:
    a) l’Assemblea Generale degli Associati;
    b) il Presidente;
    c) il Consiglio Direttivo;
    d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.

Articolo 10 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale

  1. L’Assemblea generale dei soci ordinari è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
  2. L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
  3. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
  4. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
    a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
    b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
  5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto.
  7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione mediante pubblicazione di apposito “Avviso di convocazione” sul sito istituzionale, qualora esistente, mediante affissione di detto Avviso sulla bacheca posta nella sede e mediante comunicazione di detto Avviso all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato.
  8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno.
  9. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
  11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  12. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
  13. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
  14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi la presiede, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
  15. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
  16. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
  17. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
  18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
  19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  20. Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate sola una successiva Assemblea.



Articolo 11 – Partecipazione all’assemblea

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
  2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.


Articolo 12 – Assemblea ordinaria

  1. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  2. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
  3. In particolare, l’Assemblea ordinaria:

    a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero; il Consiglio Direttivo uscente si farà carico di presentare apposita proposta inerente il numero dei componenti e altresì di redigere le modalità di candidatura e di votazione dei Consiglieri candidati;
    b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
    c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
    d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’Organo di controllo;
    e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
    g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
    h) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali;
    i) delibera sull’ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.


Articolo 13 – Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria delibera:

    a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
    b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
    c) sui diritti reali immobiliari;
    d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
    e) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.


Articolo 14 – Validità assembleare

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti; trascorsa almeno un’ora, l’assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; trascorsa almeno un’ora, l’assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 25% degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno il 25% degli aventi diritto al voto.
  3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe, ai sensi dell’art. 21 cc.


Articolo 15 – Audio/video Assemblee

  1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
  2. E’ in ogni caso necessario che:

    – comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
    – vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    – venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
    – venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
    – sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
    – sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
    – vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.


Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ed è composto da un numero variabile di componenti, che viene stabilito dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo uscente.
  3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e può attribuire altri incarichi specifici ad altri consiglieri o, se necessario, anche ad altri Soci.
  4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
  5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
  6. E’ fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
  7. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
  8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
  9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
  10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente art. 15 dello Statuto.
  11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore età. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  12. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto solo quando riguardano singole persone o soci. In ogni caso sono fatte a scrutinio segreto l’assegnazione delle cariche sociali nell’ambito del Direttivo.
  13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’art. 3.2 ultimo periodo D.Lgs.112/2017.
  14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
  15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
  16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.


Articolo 17 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

  1. Il Consiglio Direttivo decade:

    a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
    b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
    c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
  2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
  3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
  4. Decade, dietro delibera del Consiglio, chi non presenzia, senza giustificato motivo, al almeno cinque sedute consecutive.
  5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri, che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata dell’incarico.
  6. In mancanza di sostituti, e purché permangano in carica almeno due terzi del numero di consiglieri eletti, il Consiglio resterà in carica, fino alla scadenza naturale del mandato, in numero ridotto.
  7. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

    a) per dimissioni;
    b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
  8. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
  9. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, in regime di prorogatio.


Articolo 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno ed in via straordinaria quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:

    a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
    b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;
    c) determinare l’importo delle quote associative;
    d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
    e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
    f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
    g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
    h) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
    i) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
    l) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
    m) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
    n) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;
    o) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
    p) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi;
    q) eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere; il Segretario può ricoprire anche la funzione di Tesoriere;

Articolo 20 – Il Presidente

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei componenti del Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
  2. Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
  3. Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
  4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
  5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 21 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità con cui viene eletto il Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 22 – Il Segretario ed il Tesoriere

  1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
  2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
  3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
  4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, verificando i poteri di partecipazione e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
  5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. Presiede, altresì, alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 23 – Organo di Revisione

  1. L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
  2. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
  3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
  4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
  5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
  6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile


TITOLO IV
PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI


Articolo 24 – Il rendiconto economico

  1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
  2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare, entro i termini di legge.
  3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’associazione.
  4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
  5. L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea.
  6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 17 comma 2.

Articolo 25 – Anno sociale

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 26 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

  1. Il  patrimonio  dell’Associazione  è  indivisibile  ed  è  costituito:  a)  dai  beni  mobili/immobili  proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali, dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi, dall’attività finanziaria derivata dall’organizzazione di manifestazioni sportive o di promozione sportiva, da tutte le entrate che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
  3. L’associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
  4. E’ sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
  5. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO V
DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 27 – Lavoratori

  1. I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
  2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
  3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’art. 37 D.Lgs. 36/2021.
  4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 36/2021.
  5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  6. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 28 – Volontari

  1. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
  2. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
  3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
  4. E’ previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità’ civile verso i terzi i volontari, in capo all’Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.


TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Le Sezioni

  1. L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
  2. L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 30 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 14 comma 3 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
  2. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità o devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Articolo 31 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.


Il presente Statuto, composto da n. 31 articoli e redatto in 13 pagine, è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, oggi regolarmente riunita in seconda convocazione nelle modalità previste dal precedente Statuto del 06.12.2012, oggi modificato.


San Giovanni Lupatoto, 09 novembre 2023


Letto, confermato e sottoscritto

Il SegretarioIl Presidente